| Il traino di rimorchi T.A.T.S. è fattibile anche con patente B, fa fede il peso reale dell'insieme e non i dati riportati a libretto:
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46 Prot. n. 4494/4630Roma, 25 maggio 1994 OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue: L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue: "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: omissis B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.".
omissis La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t). Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
Edited by Mastelloz - 7/6/2012, 12:18
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