CooperMania - Il forum

Bollo

« Older   Newer »
  Share  
Giiio
view post Posted on 18/2/2010, 00:13 by: Giiio     +1   -1




CITAZIONE (cooper73 @ 17/2/2010, 00:45)
io pure ho pagato la ps3 con l'iva (vabbè lo scaricata ma facciamo finta che l'abbia pagata :lol: ) però quando voglio un gioco me lo devo comprare, mica me lo regala la sony :giapponesecheride: :giapponesecheride: :giapponesecheride:

mmm... forse dovevi dire che per farla funzionare ti attacchi all'elettricità e quella nn te la regala la sony ma te la vendeva, fino a poco tempo fa in regime di monopolio, l'enel. :P




CITAZIONE (miniTAURO @ 17/2/2010, 18:16)
..si diceva che fosse l'asi a determinare un elenco come ha fatto FMI ma non avendolo mai fatto e con le cose all'italiana, si è accampata il diritto di esentare (tra 20 e 30 anni) solo quelle iscritte all'asi, ma di recente ho conosciuto personalmente e visto che con una autocertificazione è possibile ottenere la stessa esenzione che ti faceva l'asi senza versare la "tangente" (gli è servita per comprare ville antiche ed altro).Sto valutando a dovere questa forma di autocertificazione per alcune vetture che a breve esentero', ma da anni si vocifera di un aggiornamento legislativo che forse porterà a 25 anni il periodo minimo per l'esenzione...vedremo
:cin:

a tale proposito se può essere utile:

Con l’entrata in vigore della legge 342 del 2000, l’articolo 63,

al comma 1, recita:

“viene disposta l’esenzione delle tasse automobilistiche (di proprietà) per gli autoveicoli e i motoveicoli a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno, se non utilizzati ad uso professionale.”
In quest’ultimo caso infatti, non spetta alcuna esenzione dalla tassa (e attenzione... nemmeno la possibilità della riduzione del premio RCA assicurativo, vedi nel testo seguente tutte le distinzioni).

al comma 2, recita:

le stesse agevolazioni in merito all’esenzione spettano anche ai veicoli definiti “di particolare interesse storico o collezionistico” a partire dal 20° anno della loro costruzione.

e al comma 4, recita:

....se questi veicoli circolano su strada è dovuta una tassa forfetaria annua di circolazione.

La tassazione infatti non è più dovuta per effetto della loro iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade e aree pubbliche.

Distinzione importante! La prima conseguenza di ciò è che paga solo chi circola su strade o aree pubbliche. E deve pagare prima della messa in circolazione del veicolo. In ogni caso la tassa forfetaria ha validità per l’anno solare (1/1- 31/12), qualsiasi sia il mese di versamento e qualsiasi sia la potenza del motore. Si può versare la tassa agli uffici postali con gli appositi moduli, intestati alla Regione di appartenenza, avendo l’avvertenza di scrivere sul retro del bollettino: veicolo esente dalle tasse automobilistiche art. 63 legge 342/2000.

Ulteriore adempimento:

il proprietario del veicolo storico circolante, dovrà portare con sé l’attestazione di pagamento (come si fa coi ciclomotori) per dimostrare alle eventuali richieste, di aver assolto l’obbligo di legge (art. 17 L. 449/97 e C.M. 30/E del 27/1/98).

IMPORTI

€ 25,82 su tutto il territorio nazionale
€ 28,40 per il Veneto, la Calabria e la Campania
€ 27,88 per le Marche
€ 30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
€ 60,00 per la Toscana





IMPORTANTE!!!
BASTA L'AUTOCERTIFICAZIONE

Mentre si discute sulle nuove norme per i veicoli storici, le Commissioni tributarie accolgono i ricorsi dei contribuenti che si sono avvalsi dell'autocertificazione per una corretta applicazione della legge 342/2000 art. 63 comma 2 in tema di minibollo dei veicoli ventennali. E questa ormai sta diventando giurisprudenza consolidata, che i nostri burocrati non possono continuare a ignorare.

Citiamo per tutte l'ultima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna (n. 270/12/08 depositata il 15/9/2008 ). Ecco in sintesi le motivazioni che consigliamo di citare integralmente in casi analoghi: "… obbligare i proprietari ad aderire all'unica Associazione certificatrice individuata dalla legge… è incostituzionale (art. 18 ndr) e irragionevole e porterebbe alla conclusione che l'Asi non ritenendo di stilare la lista dei veicoli che possono usufruire dell'agevolazione, né di aggiornarla come prevede la legge, si sostituisce senza titolo a un ufficio impositore pubblico, rilasciando in regime di monopolio certificati di agevolazione fiscale".

Questa sentenza riconosce, dopo otto anni dalla citata legge, che chi avrebbe dovuto stilare un elenco di veicoli meritevoli di esenzione non lo ha fatto, ponendosì così in una situazione di monopolio di fatto. Ne consegue che i possessori di veicoli ultraventennali hanno il pieno diritto di accedere all'esenzione dietro semplice autocertificazione (come peraltro stabilito dalla C.T.R. di Perugia con sentenza n.39/1/2008).

Ma come si presenta un ricorso? Vediamolo insieme. A fronte del mancato o ridotto pagamento del bollo per un veicolo ultraventennale vi arriva a casa un avviso bonario o una cartella esattoriale da parte della Regione. Nel primo caso si può rispondere con una raccomandata R.R. dichiarando "...il veicolo targa.... costruito il.... è di interesse storico e collezionistico, non viene usato per fini professionali ai sensi della legge 342/2000 art. 63 comma 2 e la presente vale come autocertificazione, come risulta dalle sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali di Bologna n 207/12/08 del 9/7/2008 e Provinciale di Perugia n. 39/1/08 del 23/5/2008 che definiscono la corretta interpretrazione della legge citata".

Allegare fotocopia del libretto di circolazione e, se possibile, copia delle citate sentenze. Se perviene invece la cartella esattoriale con ingiunzione al pagamento gravata di multe e more è necessario fare ricorso entro 60 giorni. La Federconsumatori (che nella Regione Umbria ha ottenuto con successo il riconoscimento ufficiale dell'autocertificazione) offre su tutto il territorio nazionale il patrocinio legale con il semplice rimborso delle spese borsuali e associative.
 
Top
12 replies since 16/2/2010, 17:56   425 views
  Share